A
La persona fisica indicata nella Scheda di Polizza, che svolge la specifica Attività professionale ivi indicata ed il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
L’Attività professionale – indicata nella Scheda di Polizza – svolta dal Medico Assicurato all’interno o per conto della Struttura Sanitaria Pubblica, con rapporto di lavoro dipendente e subordinato, inclusa l’eventuale Attività Intramoenia esclusa qualunque Attività Libero Professionale esterna.
L’Attività professionale – indicata nella Scheda di Polizza – svolta dal Medico Assicurato all’interno o per conto della Struttura Sanitaria Privata con rapporto di lavoro dipendente e subordinato, esclusa qualunque Attività libero professionale che comporti l’instaurazione di un’obbligazione contrattuale con il paziente.
L’Attività professionale – indicata nella Scheda di Polizza – svolta dal Medico Assicurato non alle dirette dipendenze della Struttura Sanitaria, ma di cui essa si avvale per l’erogazione di prestazioni inerenti alle obbligazioni contrattuali assunte da quest’ultima, e che presta la propria Attività professionale presso o per conto della Struttura o delle Strutture, con rapporto di lavoro autonomo ed in assenza di qualunque obbligo contrattuale instaurato con il paziente.
Libero professionista L’Attività libero professionale – indicata nella Scheda di Polizza – svolta dal Medico Assicurato all’esterno delle Strutture Sanitarie, o anche all’interno delle stesse, allorché si avvale, per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, di Strutture Sanitarie delle quali non è né Dipendente né Convenzionato.
L’Attività professionale – indicata nella Scheda di Polizza – svolta dal Medico Assicurato in relazione alla regolare frequenza del tirocinio obbligatorio post laurea presso un Ente Ospedaliero Universitario pubblico o privato o di corso di specializzazione universitaria,
L’Attività libero professionale – indicata nella Scheda di Polizza – svolta dal Medico Assicurato all’esterno delle Strutture Sanitarie, o anche all’interno delle stesse, allorché si avvale, per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, di Strutture Sanitarie delle quali non è né Dipendente né Convenzionato.
È considerata Extramoenia l’Attività Libero Professionale svolta privatamente dal medico Dipendente pubblico all’esterno della Struttura Sanitaria Pubblica cui non sia legato da vincolo di esclusività.
Contenuto commutatore
È considerata intramoenia l’Attività svolta dai soggetti che rispondono a determinati requisiti soggettivi:
– Personale dipendente dirigente del servizio sanitario nazionale;
– Docenti universitari e ricercatori che effettuano Attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università;
– Personale laureato e medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di Medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
– Dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato;
– Personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate;
purché l’Attività rispetti i criteri fissati dal D.M. Sanità 31/7/1997 e successivamente negli atti adottati dai direttori generali delle Strutture Sanitarie
Quell’Attività che comporta il prelievo cruento di tessuti e/o una cruentazione dei tessuti e/o l’introduzione di idoneo strumentario all’interno dell’organismo sia a fini diagnostici che terapeutici.
F
L’importo indicato nella Scheda di Polizza che viene dedotto dal Danno ed è a carico dell’Assicurato.
I seguenti atti in qualsiasi modo portati a conoscenza dell’Assicurato che potrebbero determinare in futuro (o abbiano, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento nei confronti dell’Assicurato ed in ragione dei quali la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso alla sottoscrizione della presente Polizza. Costituiscono Fatto Noto:
- la querela, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’avviso di garanzia e comunque il primo atto di inchiesta penale di cui venga a conoscenza l’Assicurato ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il sequestro probatorio disposto dall’autorità inquirente anche per il tramite dalla Polizia Giudiziaria;
- una Richiesta di Risarcimento già indirizzata a soggetti diversi dall’Assicurato in conseguenza dell’attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso e/o dai suoi collaboratori, sostituti temporanei e/o sottoposti, di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza;
- notizie di pubblico dominio risultanti da un qualunque mezzo di informazione e dalle quali emergano presunte o possibili responsabilità dell’Assicurato atte a generare una Richiesta di Risarcimento.
Non sono considerati Fatti Noti:
– la relazione tecnica richiesta dalla Direzione della Struttura Sanitaria, salvo i casi in cui con la stessa l’Assicurato venga portato a conoscenza dell’esistenza di una Richiesta di Risarcimento o di un Fatto Noto così come sopra inteso;
– le comunicazioni notificate all’Assicurato dalla Struttura ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24.
M
La somma massima assicurata indicata nella Scheda di Polizza che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per l’insieme di tutti i Sinistri, incluso il caso di Serie di Sinistri, pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento relative ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi successivamente alla Data inizio Retroattività e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
La somma massima assicurata indicata nella Scheda di Polizza che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per ciascun singolo Sinistro.
Qualunque strumento, apparecchio, impianto, sostanza, con esclusione dei software, utilizzato da solo o in combinazione con altri Medical Device o farmaci, utilizzato per Attività di prevenzione, diagnosi, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, compensazione di una ferita o di un handicap, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico.
Per Fatti Noti si intendono quei fatti, circostanze e situazioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie, querele, atti giudiziari, indagini, anche interne della Direzione Sanitaria) in qualsiasi modo portati a conoscenza dell’Assicurato, che potrebbero determinare in futuro (o abbiano, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento da parte di terzi in conseguenza dell’Attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso e/o dai suoi sostituti temporanei.
Non sono considerati Fatti Noti:
- la relazione tecnica richiesta dalla Direzione della Struttura Sanitaria, salvo i casi in cui con la stessa l’Assicurato venga portato a conoscenza della esistenza di una Richiesta di Risarcimento relativa ad un fatto clinico che lo abbia visto comunque coinvolto;
- le comunicazioni notificate all’Assicurato dalla Struttura Sanitaria ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24.
autonomo presso e/o per conto della Struttura Sanitaria in assenza di uno specifico rapporto contrattuale assunto con il paziente.
Il medico, già percettore del trattamento pensionistico che non esercita ulteriormente l’Attività professionale comunque remunerata ed è Assicurato esclusivamente per le prestazioni di primo soccorso per motivi deontologici nonché per l’Attività di volontariato.
Il medico in formazione specialistica, che non abbia già una specializzazione, iscritto ad una scuola di specializzazione post universitaria con accesso alle unità operative ed ai dipartimenti assistenziali, sino e non
oltre la data di conseguimento della specializzazione e comunque non oltre il compimento del trentottesimo anno d’età.
Il medico che svolge la propria Attività libero professionale all’esterno delle Strutture Sanitarie, o anche all’interno delle stesse, allorché si avvale, per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, di Strutture Sanitarie delle quali non è né Dipendente né Convenzionato.
Il medico che assume con un Soggetto, Ente od Impresa Privati, un rapporto di lavoro dipendente subordinato. A tal fine per Soggetto, Ente od Impresa Privata si intendono tutti i soggetti, datori di lavoro, diversi dalla Pubblica Amministrazione, a titolo esemplificativo: Case di Cura ed Enti Sanitari privati anche se convenzionati con il SSN; Case di Riposo, Cooperative, ONLUS ed Associazioni senza fini di Lucro; Istituti Universitari ed IRCCS privati; etc.
Il medico che assume con la Pubblica Amministrazione un rapporto subordinato di impiego, a tempo determinato o indeterminato, con rapporto esclusivo od a tempo parziale, indipendentemente che detto rapporto sia giuridicamente regolato dalla disciplina pubblica o privatistica. A tal fine per Pubblica Amministrazione si intendono: le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi costituiti fra le stesse; le Scuole e le Università; gli IACP; le CCIAA; gli Enti Pubblici non economici Nazionali o Regionali; Le Aziende e gli Enti del SSN e gli IPAB e le RSA; l’Aran e le Agenzie di diritto Pubblico; in generale tutti gli Enti il cui personale dipendente è assoggettato al giudizio per Responsabilità Contabile e per Danno Erariale da parte della Corte dei conti.
V
Qualunque mutamento del rischio (es: cambio Attività, specializzazione, cambio contratto) avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione.
Qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi
C
Quell’Attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e cucitura del tessuto per fini terapeutici.
Quell’Attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e cucitura del tessuto per fini terapeutici, senza l’utilizzo di anestesia se non di tipo locale
Regime di operatività temporale dell’Assicurazione per cui la garanzia assicurativa ha ad oggetto le sole Richieste di Risarcimento ricevute dall’Assicurato (o, nel caso di azione diretta, dalla Società) per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e/o durante il Periodo di Ultrattività, anche se riferite ad eventi pregressi, purché accaduti successivamente alla Data inizio Retroattività indicata nella Scheda di Polizza.
Il soggetto che stipula il contratto.
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
D
Le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito in relazione al quale è prestata l’assicurazione. Vi rientrano:
- i Danni patrimoniali, conseguenti a lesioni personali e morte, nonché il pregiudizio economico derivante dal danneggiamento a cose;
- i Danni non patrimoniali, conseguenti a lesioni personali o morte.
I
Si veda “Società”.
La somma dovuta dalla Società al verificarsi di un Sinistro.
P
Il pregiudizio economico che non sia conseguenza, né diretta né indiretta di Danni materiali e corporali.
Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nella Scheda di Polizza e nelle successive quietanze, fermi gli effetti sospensivi sulla copertura del mancato pagamento del Premio.
Il periodo intercorrente dalla Data di Retroattività indicata in Scheda di Polizza e la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione entro il quale devono essere accaduti i fatti denunciati nella Richiesta di Risarcimento pervenuta durante il Periodo di Assicurazione.
Il periodo di tempo, pari a 10 anni, successivo alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione in cui si verifica la cessazione per qualsiasi causa dell’Attività Assicurata, oppure della copertura assicurativa della Polizza.
Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
La somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo della copertura assicurativa prestata dalla Società, ivi inclusa la regolazione Premio dovuta nei casi previsti in Polizza.
R
Qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione o del Periodo di Ultrattività – laddove attivato – da parte di terzi nei confronti dell’Assicurato – anche tramite ricorso ex artt. 696 e 696 bis cpc o convocazione avanti un organismo di mediazione – (o, nel caso di azione diretta, nei confronti della Società), per il risarcimento di danni causati dall’Assicurato nello svolgimento dell’Attività Assicurata, ivi inclusa la costituzione di parte civile in un procedimento penale.
Costituisce altresì Richiesta di Risarcimento l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa e di rivalsa, anche in via di surroga, nei confronti dell’Assicurato esercente, a qualunque titolo, la professione sanitaria medica presso una Struttura laddove, questi sia ritenuto responsabile per colpa grave, nonché il ricevimento dell’invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei conti.
S
È il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall’incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del Contratto o della proposta di Assicurazione, composto da: Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, DIP danni, DIP Aggiuntivo, Modulo di proposta ove previsto.
Una o più Richieste di Risarcimento conseguenti ad un medesimo evento dannoso di cui la prima sia pervenuta per iscritto all’Assicurato, per la prima volta, nel corso del Periodo di Assicurazione o del Periodo di Ultrattività.
La pluralità di Richieste di Risarcimento pervenute all’Assicurato in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, che rappresentano nella formula Claims Made altrettanti Sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso). La data e il Periodo di Assicurazione del primo Sinistro sarà considerata come data valida per tutti i Sinistri successivi.
La somma massima inclusa nel Massimale indicato nella Scheda di Polizza e non in aggiunta ad esso, che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per ogni Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri, incluso il caso di Serie di Sinistri, pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.
Le strutture sanitarie o le aziende sanitarie pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di Medicina legale o prestazioni sociosanitarie.