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Come si definisce “la Colpa”

Legge Gelli Colpa grave – colpa lieve. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 

Il nostro ordinamento prevede due gradi di colpa: quella Lieve e la Colpa Grave.

In realtà non esiste una vera definizione della Colpa, né dei suoi gradi di gravità.

Possiamo però iniziare la nostra riflessione da un punto fermo: nell’esecuzione di una prestazione si richiede sempre di adottare la “diligenza del buon padre di famiglia”, ovvero quella tipica di un “uomo medio” (Art. 1176 C.C.).

Usare una diligenza inferiore può causare una inesatta esecuzione ed espone l’esecutore ad una responsabilità, oltre che all’onere del risarcimento del danno.

 

 

LE CONDOTTE COLPOSE NON SONO TUTTE UGUALI

La diligenza richiesta nell’esecuzione non è sempre uguale, quindi il criterio deve essere interpretato in funzione della tipologia di attività che l’esecutore sta svolgendo.

Nel caso di attività professionali che implicano la “soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” si richiede una diligenza maggiore rispetto a quella dell’uomo medio.

Per via della complessità ed il maggior rischio di errore che le caratterizzano, a tutela di chi le esegue si giustifica una forma di responsabilità attenuata. L’Art. 2236 C.C. prevede infatti che l’esecutore “risponde dei danni solo in caso di Dolo e Colpa Grave“.

 

  LA DIFFERENZA TRA COLPA LIEVE E COLPA GRAVE

La realtà è che oltre a quanto possiamo leggere nell’Art. 2236 appena citato, non c’è alcuna altra traccia del termine “Colpa Grave” all’interno del Codice Civile.

La differenza tra Colpa Lieve e Colpa Grave esiste, ma il confine non è descritto, né individuato e non possiamo spiegare questa sfumatura in modo oggettivo.

 

Per determinarne la gravità della Colpa dobbiamo valutare il comportamento concreto dell’esecutore, indagando quali elementi determinano l’errore e il danno:

1) IMPRUDENZAtrasgressione delle norme dettate dalla ragione, con avventatezza ed esposizione di sé stessi o altri a pericolo, senza valutazione delle possibili conseguenze.

2) NEGLIGENZAomissione del compimento di una azione doverosa o dell’adozione del necessario impegno, attenzione o interessamento nel compimento dei propri doveri.

3) IMPERIZIAmancanza di sufficiente abilità e della necessaria esperienza, soprattutto nell’esercizio di una professione.

 

 

QUANDO SI OLTREPASSA IL LIMITE?

Se riscontriamo che il comportamento è viziato da negligenza e imprudenza, non ci sono dubbi di veder superato quel limite. In presenza di sola imperizia invece dobbiamo entrare più nel merito della situazione e valutare le caratteristiche dello sbaglio commesso.

In questa analisi, il giudizio si sposta verso la Colpa Grave quando ad esempio chi esegue la prestazione commette un errore davvero grossolano e madornale.

 


Con la legge Gelli, ai fini assicurativi, è necessario capire il rapporto contrattuale che  lega il medico al paziente. E’ molto importante infatti definire se il rapporto tra medico e paziente sia contrattuale oppure extracontrattuale.

Tale distinzione riguarda i medici che lavorano nelle strutture sanitarie sia pubbliche, private, che accreditate. Parliamo di strutture di ogni tipo come ospedali, cliniche, ambulatori, RSA, centri odontoiatrici ed altro ancora.

 Rapporto contrattuale ed extracontrattuale: definizioni

Rapporto contrattuale: medico e paziente hanno un rapporto diretto. Il paziente paga la prestazione direttamente al medico. Il medico esegue la sua prestazione direttamente al paziente. C’è un vincolo contrattuale tra medico e paziente.

Rapporto extracontrattuale: medico e paziente hanno un rapporto indiretto. Il paziente si rivolge alla struttura sanitaria che eroga la prestazione per il tramite del medico. C’è un rapporto contrattuale diretto tra medico e struttura ed un altro rapporto contrattuale tra paziente e struttura. Il pagamento del medico è a carico della struttura. La struttura è pagata dal paziente (se privata) o dall’Asl (se convenzionata).

Talvolta è configurabile un rapporto contrattuale tra medico e paziente anche se la prestazione del medico è eseguita all’interno di una struttura sanitaria. In questo caso la struttura fornisce solo le prestazioni di accoglienza, soggiorno, alberghiere. Il medico ha un rapporto diretto col paziente, fattura direttamente al paziente il suo onorario. Il paziente pertanto pagherà un importo alla struttura (es. giorni di pernottamento) ed un altro importo al medico per la prestazione professionale.

Rapporto extracontrattuale e colpa grave

Fatta tale premessa, la legge Gelli dispone che il medico che ha un rapporto extracontrattuale col paziente risponde civilmente per la sola Colpa Grave.

Il medico che ha un rapporto contrattuale col paziente, invece, risponde sia per la colpa lieve e sia per la colpa grave. 

L’instaurazione del rapporto extracontrattuale col paziente potrà concretizzarsi:

– sia nel caso in cui il medico sia un libero professionista o convenzionato che fattura alla struttura,

– sia nel caso che sia un dipendente percettore di busta paga.

L’elemento importante è che non vi sia un’obbligazione di natura contrattuale e diretta tra medico e paziente.

Onere della prova e prescrizione

E’ evidente che dal rapporto contrattuale emerge una responsabilità contrattuale. Da un rapporto extra-contrattuale deriva quindi una responsabilità extra-contrattuale.

Nel caso di una responsabilità contrattuale, il diritto del paziente di chiedere i danni si prescrive in 10 anni e l’onere della prova ricade sul medico che dovrà dimostrare che ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso invece di responsabilità extra-contrattuale la prescrizione invece si dimezza ed è quindi di 5 anni, l’onere della prova ricade sul paziente (o su i Suoi aventi causa).

E’ evidente che una colpa con responsabilità extra-contrattuale produrrà effetti meno sfavorevoli al medico.

 

Le polizze di colpa grave

Nel mercato assicurativo esistono polizze limitate alla sola colpa grave in aderenza alla legge Gelli. Ma come funzionano?

Tali polizze hanno premi molto contenuti, e retroattività normalmente decennale, ma le coperture intervengono solo in determinati casi. 

Per i dipendenti o collaboratori di Strutture Sanitarie Pubbliche, la copertura assicurativa interviene nel caso:

– di azione di rivalsa per colpa grave dell’Ente pubblico sul Medico per danni erariali dopo sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.

– in cui l’Impresa di Assicurazione della Struttura Pubblica faccia rivalsa sul medico, sempre dopo sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato

– di segnalazione della Struttura Pubblica la medico di aver inoltrato alla Corte dei Conti informazioni su eventuali danni

– citazione in giudizio dinanzi alla Corte dei Conti

– di comunicazione della Struttura Pubblica o del suo Assicuratore di volersi rivalere sul medico per danni attribuibili a colpa grave

Invece per i dipendenti e i collaboratori di Strutture Sanitarie Private, la copertura interviene in caso di:

– rivalsa per colpa grave sul medico della struttura sanitaria privata o del suo assicuratore, dopo sentenza passata in giudicato di un Tribunale.

– di comunicazione della Struttura Privata o del suo Assicuratore di volersi rivalere sul medico per danni da colpa grave

Se un terzo (ad esempio il paziente) chiama in causa direttamente il medico, la polizza di colpa grave non interviene. Inoltre la polizza per colpa grave non interviene anche nel caso in cui vi sia una comunicazione ai sensi dell’art. 13, legge Gelli, nella quale la struttura sanitaria (pubblica o privata) comunica al medico che si è instaurato un giudizio (o trattative stragiudiziali) tra il danneggiato e la struttura.

 

ASSICURAZIONI PER MEDICI – E’ un Marchio di Cremaschi S.r.l.
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Cremaschi Srl è sottoposta al controllo dell’ IVASS 
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