In tale contesto si inserisce la cd. Garanzia della RETROATTIVA.
Polizza priva di Retroattività
In questo caso sia il fatto professionale che ha generato il presunto danno che la successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA dovranno verificarsi DOPO la stipula del contratto assicurativo.
Polizza con Retroattività
Mentre in presenza di polizza con Retroattività, il FATTO professionale che ha generato il presunto danno potrà verificarsi anche prima della stipula sempre che la RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA giungerà per la prima volta dopo la stipula dell’Assicurazione professionale e nulla era noto prima della stipula stessa.
Se per esempio acquisto una copertura assicurativa con 10 anni di retroattività la polizza mi coprirà per gli errori professionali posti in essere fino ai10 anni precedenti la stipula del contratto assicurativo che abbiano generato per la prima volta una RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA dopo la stipula stessa.
È evidente che per un medico neolaureato non avrà importanza l’acquisto anche di una garanzia pregressa in quanto non è stata esercitata l’attività negli anni precedenti.
Altro aspetto fondamentale delle polizze per medici in regime “claims made” è sapere cosa accade dopo la scadenza dell’assicurazione professionale. Le richieste di risarcimento generate da fatti professionali posti in essere anche in un passato abbastanza remoto sono comunque coperte dalla polizza RC Medico sempre che giungano per la prima volta PRIMA della scadenza della Polizza Professionale stipulata dal medico. Quindi se scade la polizza professionale e il medico non la rinnova, una eventuale RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA giunta dopo la scadenza non verrà più coperta dalla Compagnia. Tale mancanza di copertura assicurativa accade anche se il fatto che ha originato la richiesta è posto in essere durante la vigenza della Polizza RC Medico che non è stata più rinnovata.
Esempio: svolgo per 3 anni l’attività di chirurgo generale come libero professionista e sono stato continuativamente assicurato in questi 3 anni con una costosa Polizza RC Medico che comprende in copertura gli interventi di chirurgia, poi sospendo l’attività di chirurgia sostituendola con l’attività di medico generico e di continuità assistenziale cosi che non rinnovo più la vecchia Assicurazione professionale medico e ne stipulo un’altra molto più economica come medico di medicina generale.
A questo punto se durante l’attività di medico generico dovesse pervenire una RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA relativa alla precedente attività di chirurgia (la legge concede ben 10 anni per esercitare un’azione di risarcimento) non ci sarà copertura né dalla vecchia polizza RC Medico in quanto essendo scaduta non potrà accogliere più la RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA “tardiva”; né dalla nuova, in quanto quest’ultima è stata stipulata per coprire solo l’attività di medico generico.
Quindi, in teoria, poiché tutte le polizze per medici in regime claims made dopo la scadenza non conferiscono più copertura il medico dovrebbe tenere in vita la sua polizza professionale anche quando non eserciterà più l’attività professionale al fine di consentire l’accoglimento di RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA – CIRCOSTANZA NOTA pervenute anche dopo anni dal fatto professionale che le ha originate e dalla cessazione dell’attività.
In questi casi è possibile inserire una Postuma o ultrattività della copertura, clausola tipica dell’ assicurazione professionale medico. Per ovviare proprio al problema appena descritto se in futuro prevedo dei cambiamenti dell’attività professionale di medico (cambio attività da più rischiosa a meno rischiosa, pensionamento, ecc.) acquisto la cd. Copertura Postuma oppure nel sottoscrivere la nuova polizza per la nuova attività provvedo a fare inserire una garanzia ad-hoc che copra anche la mia precedente attività ora cessata.
La postuma conferisce una garanzia operante per le condotte colpose poste in essere DURANTE il periodo di validità della polizza RC medico che hanno generato una RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA DOPO la cessazione dell’Assicurazione.
E’ evidente che se prevedo di andare in pensione a breve mi occorre acquistare un garanzia postuma che consente di accogliere le eventuali richieste di risarcimento pervenute dopo la cessazione definitiva dell’attività professionale e della Polizza RC Medico.
E ancora, se prevedo che a breve terminerò la rischiosa attività di medico che effettua interventi chirurgici per svolgere successivamente la sola attività di visite ambulatoriali. Anche in questo caso occorre acquistare durante l’ultimo anno di esercizio della chirurgia una polizza RC medico con copertura postuma per accogliere richieste di risarcimento che dovessero prevenire in un momento in cui svolgerò un’attività molto meno rischiosa poiché la relativa polizza di responsabilità civile (giustamente meno costosa in quanto esclude dalla copertura gli interventi) anche se con garanzia pregressa, non coprirà eventuali richieste relative alla precedente attività medica più rischiosa.
Altro caso riguarda l’ipotesi che la Compagnia attuale a scadenza contratto decida di non rinnovare più l’Assicurazione professionale RC Medico e nel contempo le nuove Compagnie propongono polizze per medici con retroattività limitata.
Cosa accade, quindi, per le Assicurazioni per medici stipulate con Compagnie diverse nel corso degli anni senza soluzione di continuità? Premesso quanto sopra, nel caso di rinnovo di polizza RC Medico con una Compagnia diversa è necessario alternativamente:
1. acquistare la nuova assicurazione RC medico munita di una retroattività almeno pari agli anni di precedente attività professionale (ricordando che la precedente polizza una volta scaduta non concederà più la copertura);
2. Aver acquistato la precedente polizza RC Medico con garanzia postuma cosi da non rendere necessaria per il medico la retroattività per la nuova polizza professionale per i fatti professionali posti in essere durante la vigenza della polizza scaduta.
Per cui le polizze in regime di “claims made” comportano vantaggi all’assicurato perché vincolano l’efficacia della copertura ad un dato obiettivo della RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA svincolando l’efficacia della copertura dall’accertamento di circostanze non sempre facilmente riscontrabili (quali ad esempio il momento dell’accadimento del fatto o il momento del manifestarsi del danno).